Cass. civile, sez. II del 2017 numero 4951 (02/02/2017)




Il D. lgs. n. 7/2016 ha abrogato il reato di falso in scrittura privata di cui all’art. 485 c.p. e ha cancellato il secondo comma dell’art. 489 c.p., il cui testo vigente recita la seguente formula: “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotti di un terzo”. Da ciò deriva che l’uso della scrittura privata falsa non è più penalmente perseguibile. La fattispecie resta infatti inglobata nella depenalizzazione attuata con questa riforma.

Ciò emerge, innanzitutto, dal fatto che il testo vigente dell’art. 489 c.p. fa riferimento ad un “atto falso” (mentre il testo precedente parlava di “scrittura privata”) e dunque, nel concetto generico di “atto falso” non rientrano le “scritture private” per espressa eliminazione della parte della norma che le riguardava. Inoltre, risulterebbe del tutto illogico considerare reato la condotta consistente nel “fare uso di una scrittura privata”, dal momento che il Legislatore ha stabilito che non costituisce più reato falsificare una scrittura privata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2017 numero 4951 (02/02/2017)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti