Cass. civile, sez. II del 2017 numero 23550 (09/10/2017)




La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario, la quale non prevede che la nomina degli arbitri deve essere effettuata da un soggetto estraneo alla società, è nulla anche ove si tratti di arbitrato irrituale, essendo affetta, sin dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio. Infatti non è possibile applicare la tesi del cosiddetto doppio binario in presenza di una invalidità stabilita dalla legge e volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione.

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