Cass. civile, sez. II del 2015 numero 7041 (08/04/2015)



In caso di mancata consegna del certificato di abitabilità da parte del venditore non può trovare ingresso la tesi secondo cui detta omissione non escluderebbe necessariamente l’attitudine del bene a soddisfare le aspettative dell’acquirente di utilizzazione dell’immobile, laddove il tempo ormai trascorso dalla scrittura privata comporta la scadenza di ogni termine ragionevole ipotizzabile ex art. 1183 c.c. per l’adempimento della relativa obbligazione attinente all’acquisizione di detto certificato, laddove il carattere definitivo di tale inadempimento, non determinato da situazioni provvisorie, quali impedimenti o ritardi burocratici nel rilascio del certificato, determina la oggettiva inidoneità del bene ad assolvere la sua funzione economico-sociale e non esclude la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.
L'accertamento della sussistenza di o meno di un collegamento funzionale tra negozi (specificamente tra permuta e compravendita delle unità immobiliari), configurabile in presenza di un nesso teleologico di reciproca dipendenza fra essi, è riservato al giudice di merito (che nel caso concreto lo ha escluso in base ad un corretto apprezzamento delle risultanze processuali).

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