Cass. civile, sez. II del 2014 numero 9618 (05/05/2014)



La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra una ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando ad esso si proceda in via meramente incidentale, nell’ambito di un altro e diverso procedimento volto ad una pronuncia che non incida direttamente sul patrimonio del contraente pretermesso, ma sia destinata a produrre i suoi effetti unicamente tra le parti del processo.

Nel giudizio di simulazione della compravendita, relativa all'entità del prezzo, è litisconsorte necessario ogni acquirente (nella specie, di nuda proprietà), se è dedotto l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento.

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