Cass. civile, sez. II del 2014 numero 24714 (20/11/2014)



In tema di usi civici, l'art. 12 della legge n. 397/1894 - nel riconoscere la proprietà collettiva di tutti gli utenti costituiti in associazione in seguito all'affrancazione dei fondi gravati da servitù di varia natura in favore di diverse classi di essi - non costituisce disposizione speciale di legge anteriore idonea ad escludere, in deroga alla regola di cui all'art. 26 della legge n. 1766/1927, l'apertura dei terreni di uso civico delle associazioni agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione, giacché, ai sensi del citato art. 26, tale portata derogatoria va riconosciuta unicamente a quelle disposizioni speciali di leggi anteriori che assicurano un diritto particolare a specifiche categorie di persone.

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