Cass. civile, sez. II del 2014 numero 20260 (25/09/2014)




Il notaio, che per mezzo di una e-mail diretta ad una mailing list, pure implicitamente attribuisca ad un altro collega, indipendentemente dall'essere questi investito anche di cariche istituzionali, la violazione di un obbligo sia penale sia deontologico, pone in essere una condotta che, se effettuata comunicando con più persone, ha carattere denigratorio e, quindi, rilievo disciplinare in quanto lesiva del prestigio (oltre che del notaio denigrato, anche) della stessa categoria professionale. Infatti: a) la comunicazione con più persone può avvenire anche in un limitato ambito di propalazione, e b) il diritto di critica non ha efficacia esimente ove si traduca nell'attribuzione di un fatto specifico non verificato che arrechi oggettivo discredito. (Nella specie, la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non censurabile per quanto già sopra considerato, ha ritenuto che la frase oggetto dell'illecito disciplinare avesse oltrepassato i limiti del diritto di critica, consistendo in affermazioni di carattere intrinsecamente denigratorio riferite al notaio X, quale presidente del Consiglio notarile, perché accreditavano "il fatto che il notaio X. non leggesse gli atti da lui predisposti e, per ciò soltanto, venisse meno non soltanto ai propri doveri professionali, ma anche al ruolo di degnamente rappresentare l'intera categoria". Oltre a ciò, ha anche ritenuto che il solo fatto di diffondere insinuazioni di contenuto intrinsecamente diffamatorio su di un collega, indipendentemente dalla carica da lui rivestita, integrava una condotta disdicevole e deontologicamente scorretta, in quanto idonea di per sé a screditare la categoria professionale d'appartenenza. La mancata lettura degli atti alle parti, benché diversamente attestato in essi, integra il reato di falso ideologico e viola l'obbligo previsto dall'art. 51 della legge notarile. Pertanto, affermare con una comunicazione effettuata via e-mail e diretta a una mailing list, e dunque ad una pluralità di utenti iscritti, che un notaio sia solito rogare i propri atti senza darne lettura alle parti, eccede l'esercizio legittimo del diritto di critica, perché consiste nell'attribuzione di un fatto specifico avente esso stesso rilievo penale e disciplinare, e dunque oggettivamente denigratorio. Né vale il fatto che la comunità di utenti della mailing list, a sua volta costituita da altri notai, sia limitata e "protetta", come afferma gratuitamente parte ricorrente, forse riferendosi ad un'immaginata ma non per questo riscontrata o riscontrabile maggiore riservatezza dei destinatari. La comunicazione non perde per questo né la sua natura denigratoria né la sua attitudine a raggiungere una pluralità di persone, arrecando oggettivo discredito alla categoria professionale non meno che al notaio denigrato).

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