Cass. civile, sez. II del 2013 numero 10605 (07/05/2013)




La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 1350 c. c., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi.

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