Cass. civile, sez. II del 2012 numero 13739 (31/07/2012)




In presenza di difformità non sostanziali e non incidenti sull’effettiva utilizzabilità del bene ma soltanto sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’art. 2932 c.c., chiedendo cumulativamente e contestualmente l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo. Pertanto, l’azione di esecuzione specifica del contratto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., e l’actio quanti minoris ben possono cumularsi ed essere, quindi, proposte con il medesimo atto.

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