Cass. civile, sez. II del 2012 numero 1214 (27/01/2012)



In tema di aree destinate a parcheggio, la norma dell'art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, introdotta dall'art. 18 della legge n. 765/1967, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi in misura proporzionale alla cubatura totale dell'edificio, determinando, mediante tale vincolo di carattere pubblicistico, un diritto reale d'uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini dell'edificio, senza imporre all'originario costruttore alcun obbligo di cessione in proprietà degli spazi in questione. Pertanto, ove l'azione per il riconoscimento del diritto reale d'uso sia stata proposta da uno solo dei condomini, il giudice di merito può individuare un preciso spazio fisico per la sosta dei veicoli di proprietà del condomino istante, senza che di tale decisione possa dolersi il costruttore del complesso immobiliare, il quale potrebbe astrattamente usucapire la rimanente parte dell'area vincolata.

Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è di natura reale (art. 18 della legge n. 765/1967, e art. 26 della legge n. 47/1985), e, pertanto, si prescrive - per il combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 c.c. - dopo vent'anni dall'acquisto dell'unità immobiliare.

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