Cass. civile, sez. II del 2008 numero 25192 (12/11/2008)


Il nuovo testo dell'art.2495 c.c. introdotto dall'art. 4 del D. Lgs.n. 6/2003, seppure non facendo riferimento alle società di persone, dopo avere imposto la richiesta della cancellazione della società dal registro delle imprese dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ("fermo restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione... ") ravvisa la vigenza nell'ordinamento del diverso generale principio che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società.Pertanto il nuovo principio per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina,l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative.La natura meramente ricognitiva dell'inciso contenuto nella norma esclude che la necessità di immediato adeguamento dell'interpretazione delle norme a tale principio trovi ostacolo nell'entrata in vigore della modifica normativa in data 1 gennaio 2004, atteso che la funzione esegetica ad essa attribuibile ne impone un'applicazione retroattiva ed in relazione ad ogni forma societaria, con la sola esclusione dei rapporti giuridici già esauriti e degli effetti già in precedenza irreversibilmente verificatisi.

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