Cass. civile, sez. II del 2006 numero 1413 (25/01/2006)



L'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali, di talché, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., in tema di rapporti bancari occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato.

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, costituendo atto a titolo gratuito, può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore anche in presenza della mera conoscenza del debitore del pregiudizio potenziale che la sottrazione all’azione esecutiva dei cespiti potrebbe determinare nella garanzia generica per il creditore costituita dal proprio patrimonio.

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