Cass. civile, sez. II del 2004 numero 18652 (16/09/2004)


L'estensione degli effetti della transazione conclusa con il creditore da uno dei debitori agli altri condebitori solidali, ai sensi dell'articolo 1304 del Codice civile, presuppone l'unicità del titolo in forza del quale più soggetti siano tenuti alla medesima prestazione nei confronti del medesimo creditore.(Nella specie, in applicazione del riferito principio, si è escluso che il direttore dei lavori potesse invocare gli effetti della transazione conclusa con l'appaltatore dal committente, quanto ai danni reclamati da quest'ultimo per maggiori spese conseguite, non per vizi dell'opera, ma per ritardi verificatisi nell'espletamento di attività demandate al direttore dei lavori.)

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