Cass. civile, sez. II del 2001 numero 10735 (03/08/2001)


Il limite di tollerabilità delle immissioni, a norma dell'articolo 844 del cod.civ., non ha carattere assoluto, ma relativo, dovendosi aver riguardo al caso concreto con riferimento, tra l'altro, alle condizioni naturali e sociali dei luoghi e alle abitudini della popolazione: il relativo apprezzamento, risolvendosi in un'indagine di fatto, è demandato al giudice di merito; in particolare, è correttamente motivata la sentenza di merito che accerti il superamento della normale tollerabilità in ragione di rumore provocato dal suono di pianoforte, di intensità superiore al limie di tre decibel.Le leggi e i regolamenti, che disciplinano le attività produttive che fissano le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità a causa di immissioni inquinanti, attengono ai rapporti pubblicistici con finalità e ambito di applicazioni diversi rispetto alla disciplina privatistica prevista dall'articolo 844 del codice civile.

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