Cass. civile, sez. II del 1999 numero 2967 (19/03/1999)


Poiché competente a decidere in materia di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è in via esclusiva il giudice chiamato a decidere il merito della causa, dal cui esito discende la responsabilità medesima, non può farsi luogo ad una pronuncia limitata all'an, con rimessione della liquidazione del quantum in separato giudizio, ancorché vi sia istanza o accordo delle parti; pertanto la richiesta di separazione della domanda sul "quantum" è inammissibile.

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