Cass. civile, sez. II del 1999 numero 1510 (23/02/1999)


Il voto di un partecipante ad un' assemblea condominiale, allontanatosi prima della trattazione e discussione sui punti all' ordine del giorno, non può esser conteggiato per la formazione della maggioranza prescritta per l' assunzione della delibera perché questa è una sintesi, non una somma algebrica, delle volontà dei singoli, sì che l' opinione di ciascuno deve precedere la determinazione di essi.

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