Cass. civile, sez. II del 1998 numero 5314 (29/05/1998)


L'affidamento di un bene (come conseguenza della stipula di un contratto atipico) per la realizzazione di un interesse proprio anche dell'affidatario conferisce, a quest'ultimo, la detenzione qualificata della "res", tutelabile, ex art. 1168 cod. civ., con l'esercizio dell'azione di reintegrazione non solo nei confronti del concedente, ma anche del terzo autore materiale dello spoglio e consapevole della violenza usata per contrastare l'opposta volontà dello "spoliatus" (ancorché tale terzo abbia agito su incarico del concedente), a condizione che il rapporto scaturente dal contratto abbia carattere non di mera saltuarietà od occasionalità, ma di concreta stabilità, onde consentire all'affidatario la detenzione della cosa fino a quando non sia esaurita l'attività per la quale essa gli era stata consegnata.

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