Cass. civile, sez. II del 1998 numero 1303 (07/02/1998)


Il sottotetto di un edificio può considerarsi una pertinenza dell' appartamento sito all' ultimo piano quando assolva all' esclusiva funzione di isolare e proteggere l' appartamento dal caldo, dal freddo o dall' umidità mediante la creazione di una camera d' aria, non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali, tali da consentirne l' utilizzazione da parte di tutti i condomini come vano autonomo (esempio: deposito, stenditoio, ecc..). In quest' ultima ipotesi, poiché il sottotetto non si comprende tra le parti comuni indicate dall' art. 1117 cod. civ., la sua appartenenza deve essere determinata in base al titolo. In mancanza l' appartenenza comune si presume dall' oggettiva destinazione all' uso comune anche in via soltanto potenziale.

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