Cass. civile, sez. II del 1997 numero 4463 (20/05/1997)


A concretare la molestia che legittima il possessore ad esperire l'azione di manutenzione è sufficiente la sussistenza dell'"animus turbandi" e cioè la volontà di compiere un atto che modifichi o alteri l'altrui possesso. Tale intento deve escludersi quando l'autore della molestia abbia agito nell'esercizio di una propria situazione di possesso, precedente o preminente sul possesso dell'attore, avendo così la giustificata convinzione di non incidere sul possesso altrui esercitando un possesso proprio.

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