Cass. civile, sez. II del 1997 numero 3873 (03/05/1997)


Il carattere saltuario dell' esercizio delle servitù discontinue (servitù di passaggio) non costituisce ostacolo all' esperibilità delle azioni a tutela del possesso, dovendo esso essere valutato in relazione alle peculiari caratteristiche ed esigenze della servitù stessa, essendo sufficiente, una volta instaurata sul bene la relazione di fatto sostenuta dal relativo "animus possidendi", che il bene medesimo possa continuare a considerarsi nella virtuale disponibilità del possessore che può venir meno soltanto in presenza di chiari ed univoci segni dell' "animus derelinquendi".

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