Cass. civile, sez. II del 1995 numero 1890 (21/02/1995)


In materia di condominio negli edifici, al potere dell' assemblea del condominio di deliberazione, nelle forme e con le maggioranze prescritte, l' esecuzione delle opere necessarie per la conservazione e per il godimento della parti comuni e per l' esercizio dei servizi condominiali, fa riscontro l' obbligo di ciascun condominio di contribuire alle relative spese, discendente dalla titolarità del diritto reale sull' immobile ed integrante un' obbligazione "propter rem" preesistente all' approvazione, da parte dell' assemblea, dello stato di riparto, ed in concreto direttamente correlato alla precedente deliberazione, di esecuzione delle opere. Ne consegue che, quando la contestazione del condominio investa, prima ancora che il "quantum" dell' obbligo di contribuzione, il relativo "an", è tale ultima deliberazione che deve essere impugnata; nel termine di decadenza di cui all' art. 1137, comma terzo, cod. civ., ove si assuma essere la deliberazione affetta da vizi formali, perché presa in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell' assemblea, o da eccesso di potere o da incompetenza; svincolata da tale termine nel caso di delibera radicalmente nulla perché esorbitante dai limiti delle attribuzioni dell' assemblea o concernente innovazioni lesive dei diritti di ciascun condominio sulle cose o servizi comuni o su quelle di proprietà esclusiva di ognuno di essi.

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