Cass. civile, sez. II del 1995 numero 13106 (27/12/1995)


Per la configurabilità della responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 Codice civile, vanno ritenuti gravi difetti dell'edificio non soltanto quelli costruttivi che possono pregiudicare la sicurezza e la stabilità del fabbricato, ma anche quelli da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica o una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio stesso. (Nella specie la sentenza impugnata confermata dalla S.C., aveva ritenuto la sussistenza del grave difetto costruttivo ex art. 1669 Codice civile con conseguente esclusione della applicabilità dello art. 1667 nell'inadeguatezza recettiva delle fosse biologiche).

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