Cass. civile, sez. II del 1994 numero 7622 (01/09/1994)


Nel contratto a favore di terzo il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e, anche se di natura reale, (nella specie, servitù costituita in favore del terzo), può essere, pertanto, fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell' intervento in giudizio dello stipulante.

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