Cass. civile, sez. II del 1994 numero 6890 (23/07/1994)


L' accettazione dell' eredità devoluta per legge costituisce una manifestazione unilaterale di volontà del successibile, non del suo dante causa, che produce l' effetto dell' acquisto dell' eredità ex lege a norma dell' art. 459 cod. civ. e non in forza di disposizioni del de cuius. Essa, pertanto, non essendo riconducibile nello schermo negoziale dell' atto traslativo della proprietà, non concreta il requisito del titolo proveniente "a non domino", idoneo in astratto al trasferimento della proprietà che deve concorrere con gli altri requisiti previsti dall' art. 1159 cod. civ. per il compimento dell' usucapione abbreviata. Inoltre, l' accettazione dell' eredità facendo subentrare il successore nell' intero ed indistinto patrimonio del "de cuius" o in una quota ideale di esso non consente l' accertamento dell' esatta corrispondenza allo specifico immobile posseduto di quello dedotto nel titolo richiesto dall' art. 1159 cod.civ..

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