Cass. civile, sez. II del 1994 numero 6887 (23/07/1994)


La formale costituzione in mora del debitore non è necessaria se il termine, anche non essenziale, di adempimento della obbligazione sia scaduto e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore o, in altri termini, in un luogo "latu sensu" riferibile alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, in modo che l'iniziativa dell'adempimento spetti solo al debitore e non sia necessaria altra collaborazione del creditore che quella, meramente passiva, di ricevere la prestazione.

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