Cass. civile, sez. II del 1994 numero 6885 (23/07/1994)


Il contratto per persona da nominare si perfeziona in tutti i suoi elementi prima della dichiarazione di nomina dell' eligendo, la quale ha solo l' effetto di far acquistare "ex tunc" all' eletto la qualifica di soggetto negoziale, nonché tutti i relativi diritti ed obbligazioni. Ne consegue che la riserva di nomina del contraente non vale a configurare da sola un contratto preliminare, costituendo quella prevista dall' art. 1401 cod. civ. una figura riconosciuta in termini generali, individuabile sia per i contratti preliminari sia per quelli definitivi.

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