Cass. civile, sez. II del 1994 numero 2444 (15/03/1994)


In tema di compravendita, se la cosa venduta deve essere trasportata da un lugo all'altro, il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione del venditore va stabilito laddove quest'ultimo rimette la cosa venduta al vettore o allo spedizioniere per il trasporto al compratore, ai sensi dell'art. 1510 cod. civ., onde è a tale disposizione che deve farsi riferimento per stabilire il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione del venditore.

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