Cass. civile, sez. II del 1993 numero 393 (14/01/1993)


L'acquirente di un immobile pignorato che, avendo volontariamente limitato la garanzia per evizione alla restituzione del prezzo pagato, sia intervenuto nel processo esecutivo "ex" art. 511 cod. proc. civ., conseguendo l'assegnazione di parte della somma ricavata dalla vendita forzata dell'immobile, può proporre una nuova domanda in sede di cognizione, nei confronti dell'alienante e sul fondamento della subita evizione, per la realizzazione della parte non soddisfatta del proprio credito.

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