Cass. civile, sez. II del 1993 numero 1226 (01/02/1993)


In tema di immissioni "in alienum", il criterio posto dall' art. 844 comma secondo cod. civ. del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà non implica che nelle zone a prevalente vocazione industriale debbano considerarsi lecite e tollerabili, per il solo fatto della destinazione dell' area interessata al fenomeno immissivo, tutte le immissioni prodotte dall' esercizio delle industrie, ma può rilevare in funzione dell' individuazione del contenuto della sanzione da applicare, nel senso cioè di attribuire al giudice il potere di astenersi, nella riconosciuta preminenza dell' interesse delle imprese, dall' adozione di misure inibitorie e di far luogo invece a statuizioni che con il sacrificio della piena tutela della proprietà, consentano la prosecuzione dell' attività industriale inquinante, dietro il pagamento di un congruo indennizzo. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito la quale riscontrata l' intollerabilità di propagazioni di pulviscolo minerale prodotte da uno stabilimento industriale e nella ritenuta inopportunità di statuizioni intese ad inibirne la prosecuzione, aveva attribuito ai proprietari di fondi contigui indennità destinate a compensare il sacrificio derivante ai loro diritti dominicali dalla prosecuzione del fenomeno immissivo).

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