Cass. civile, sez. II del 1992 numero 9990 (29/08/1992)


Nel caso in cui nel regime anteriore alla legge 27 dicembre 1977 n.968 (recante nuove norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia) un capo di selvaggina fuoriuscito da una riserva venga fortuitamente investito ed ucciso da un autoveicolo circolante su strada non si è in presenza di un' attività venatoria illecita, a norma dell' art. 1 del R.D. 5 giugno 1939 n. 1016 con la conseguenza che, stante la condizione di "res nullius" dell' animale ucciso, il medesimo è suscettibile di acquisto per occupazione (art. 923 secondo comma cod. civ.).Va inoltre rilevato che le leggi statali e regionali pongono limiti di vario genere alla pesca e ad altre forme di occupazione di res nullius, quali, ad esempio, la raccolta di lumache o di rane.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1992 numero 9990 (29/08/1992)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti