Cass. civile, sez. II del 1992 numero 11831 (30/10/1992)


Il chiamato all' eredità che non abbia ancora accettato non può essere considerato quale possessore, sia pure fittizio, né continuatore del possesso del "de cuius" (art. 1146 cod. civ.), anche se facoltato agli atti di tutela dei beni ereditari previsti dall' art. 460 cod. civ. essendo rivolto tale articolo unicamente ad assicurare la tutela possessoria nel periodo tra la delazione e l' accettazione dell' eredità. Da ciò consegue ulteriormente che il chiamato all' eredità il cui diritto di accettazione sia prescritto non può invocare la successione nel possesso ex art. 1146 cod. civ., postulando quest' ultima la qualità di erede.

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