Cass. civile, sez. II del 1991 numero 7804 (13/07/1991)


Il regolamento edilizio, ancorché non contenga una specifica disciplina delle distanze tra fabbricati, comporta l' inapplicabilità delle limitazioni poste in materia di distanze ed altezze negli edifici dall' art. 41 "quinquies", primo comma, lett. c), della legge 17 agosto 1942 n. 1150, come introdotto dall' art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, dovendosi intendere in tal caso adottata dal regolamento la distanza stabilita dall' art. 873 cod. civ..

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