Cass. civile, sez. II del 1990 numero 4566 (21/05/1990)


L'utilizzazione della cosa comune può avvenire da parte di uno o più comparte-cipi alla comunione anche in modo particolare e diverso da quello degli altri, senza sconfinare in abuso, sempre che la destinazione della cosa resti rispettata: a tal fine la legittimità d'un tale uso va verificata, dal giudice del merito, in base al confronto tra uso diverso e destinazioni possibili della cosa quali stabilite, anche per implicito, dalla volontà comune dei condomini - in base a tale principio, la Corte di Cassazione ha con-fermato la decisione del giudice del merito che aveva considerato incompatibile con la destinazione a cortile dell'area comune la costruzione su di essa di gabinetti da parte di alcuni condomini.

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