Cass. civile, sez. II del 1989 numero 782 (08/02/1989)


Il perimento del fondo, che comporta l'estinzione dell'enfiteusi ai sensi dell'art. 963 cod. civ., ricorre nell'ipotesi di sua materiale distruzione, perché ad essa consegue l'impossibilità di usarlo secondo la sua normale (o qualsiasi altra) destinazione, onde non può parlarsi di perimento quando il fondo venga soltanto destinato ad uso diverso da quello originario (nella specie edificatorio anziché agricolo).

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