Cass. civile, sez. II del 1988 numero 5666 (18/10/1988)


Il vigente ordinamento giuridico non contempla due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla devoluzione testamentaria e l'altro da quella legittima, ciascuno soggetto ad un proprio termine di prescrizione, ma prevede (con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che ne sia il titolo della chiamata) un unico diritto d'accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal giorno dell'apertura della successione, e che se è, invece, esercitato, mediante l'accettazione dell'eredità devoluta per legge consente al chiamato ed ai terzi, nel caso di testamento successivamente scoperto, qualunque sia il tempo trascorso dalla apertura della successione, di chiederne l'esecuzione, sia nella ipotesi in cui il testamento sia più favorevole al chiamato (perché ad esempio gli attribuisce una quota maggiore rispetto a quella devoluta per legge ovvero beni ulteriori) sia nell'ipotesi opposta, nel qual caso però vige il principio secondo cui l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti nel testamento oltre il valore dell'eredità o con pregiudizio della porzione di legittima che gli è dovuta.Per una valida rinunzia a far valere il testamento occorre la conclusione di un accordo fra tutti i coeredi, da redigersi a pena di nullità per atto scritto se nella successione siano compresi dei beni immobili, poichè detto accordo, importando una modificazione quantitativa delle quote tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse.

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