Cass. civile, sez. II del 1987 numero 2899 (25/03/1987)


Per la configurabilità del dolo del debitore nell' inadempimento ovvero nell' incompleto o inesatto adempimento della prestazione dovuta - in difetto del quale l' art.. 1225 cod. civ., ponendo un' eccezione alla regola generale della risarcibilità dell' intero danno, limita il risarcimento a quello che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l' obbligazione - è sufficiente la consapevolezza di dovere una determinata prestazione ed omettere di darvi esecuzione intenzionalmente, senza che occorra altresì il requisito della consapevolezza del danno. (Nella specie, la C.S. in base all' enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che hanno ritenuto il dolo di un appaltatore, che aveva inesattamente adempiuto la prestazione dovuta, desumendolo dalla considerevole entità del divario esistente tra l' opera realizzata e quella progettata spiegabile solo in ragione di una consapevole ed intenzionale diversità dell' opera, motivata dall' intento di lucrare sui relativi costi).

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