Cass. civile, sez. II del 1987 numero 1995 (25/02/1987)
Ai sensi dell'art.. 1754 cod. civ., carattere essenziale della figura giuridica del mediatore è la sua imparzialità, intesa come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d'opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al "dominus" l'attività dell'intermediario, sicché non è configurabile mediazione nel caso di soggetto munito di mandato con rappresentanza per la stipulazione di un contratto con un terzo, a nulla rilevando l'eventuale predeterminazione, da parte del rappresentato, delle condizioni di tale contratto.