Cass. civile, sez. II del 1986 numero 962 (18/02/1986)


Le spese di portierato in un edificio condominiale, trattandosi di servizio per sua natura tale da assicurare la custodia-vigilanza dell' intero fabbricato, vanno ripartite tra i condomini alla stregua del criterio dettato dall' art.. 1123 primo comma, cod. civ., la cui applicabilità può essere legittimamente negata solo se risulti una contraria convenzione oppure se si accerti che il servizio, per particolari situazioni di cose e luoghi, non può considerarsi reso nell' interesse di tutti i condomini. (Nella specie, il S.C., enunciando il su riportato principio, ha ritenuto che la corte del merito aveva erroneamente sostituito al criterio di cui al primo comma dell' art.. 1123 cod. civ., il diverso criterio basato su una ritenuta maggiore utilizzazione del servizio da parte di alcuni condomini).

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