Cass. civile, sez. II del 1986 numero 103 (11/01/1986)


Con riguardo ad un debito pecuniario certo, ma non liquido, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale, e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi (cosiddetto anatocismo) solo a partire da tale scadenza, nel concorso degli altri requisiti fissati dall'art. 1283 cod. civ., non anche per il periodo precedente.

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