Cass. civile, sez. II del 1984 numero 3312 (30/05/1984)


Nella vendita su campione di cui all'art. 1522 cod. civ. la prova della differenza della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante rapporto con il campione, sicché ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie di identificazione viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alle particolari qualità della merce oggetto della convenzione. Non integra, pertanto, tale tipo di vendita, l'invio al compratore di "pezze di campione" per consentire allo stesso di potere predisporre le confezioni da esibire ai subacquirenti e senza l'adozione di cautele idonee ad identificare e a conservare il campione stesso.

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