Cass. civile, sez. II del 1983 numero 5225 (29/07/1983)


Il contratto, con cui le parti convengono di trasferire una determinata estensione immobiliare (nella specie, un posto macchina aperto), considerata come fungibile, da distaccarsi ad opera del venditore da una entità di maggiori dimensioni, non è affetto da nullità per indeterminatezza dell' oggetto bensì costituisce vendita di genere limitato, configurabile anche per gli immobili, avente natura obbligatoria, ove risulti a carico del venditore l' obbligo di individuare successivamente e consegnare il bene compravenduto, e che acquista effetti reali con la concreta individuazione del bene sulla base della scelta che deve operare il soggetto indicato. In tal caso la domanda giudiziale deve essere diretta ad ottenere la condanna dell' obbligato ad effettuare la scelta, secondo lo schema previsto dall' art. 1287 cod. civ., essendo immanente, nell' ipotesi di vendita di genere, l' alternativa tra prestazioni di più oggetti concreti.

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