Cass. civile, sez. II del 1983 numero 2854 (26/04/1983)


Quando il fondo compravenduto risulti sottoposto a vincolo di inedificabilità in forza di uno specifico provvedimento amministrativo, stante il carattere particolare, e non generale e normativo, dell'atto impositivo, non può presumersi la conoscenza del vincolo stesso da parte del compratore, il quale, quindi, può far valere l'obbligo di garanzia a carico del venditore ex art. 1489 cod. civ..

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