Cass. civile, sez. II del 1981 numero 4815 (25/07/1981)


La disposizione dell'art 732 cod civ, in tema di diritto di prelazione e di retratto successorio, opera soltanto fra coeredi comproprietari in virtu di un'unica successione. Pertanto, sciolta nei confronti di uno dei coeredi la comunione, il permanere in lui della semplice qualita di erede come non lo abilita ad accampare diritti di prelazione e ad esercitare il retratto, cosi lo esclude dalla categoria dei soggetti tra i quali è liberamente consentito il trasferimento della quota, ne tali diritti egli puo esercitare a seguito di riacquisto della quota, dal momento che la comunione ereditaria e ormai sciolta nei suoi confronti.

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