Cass. civile, sez. II del 1979 numero 3749 (03/07/1979)


L' interesse alla stipulazione, nel contratto a favore di terzo, richiesto per la validità della pattuizione, può essere di qualsiasi natura e, quindi, anche morale, non esigendo l' art. 1411 cod. civ. che detto interesse debba avere necessariamente carattere patrimoniale. Pertanto, deve ritenersi sussistente l' interesse alla stipulazione a favore del terzo, qualora con l' atto di compravendita lo alienante convenga la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo venduto, oltre che a vantaggio di altro suo fondo, di cui abbia conservato la proprietà, anche a favore di un terreno del terzo, allo scopo di assicurare una razionale sistemazione degli accessi nella zona e di evitare contrasti con i vicini, o, comunque, le loro lamentele.

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