Cass. civile, sez. II del 1979 numero 2235 (21/04/1979)


Elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà dell'accipiente di restituire la merce in via alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo e non anche la fissazione di un termine per l'esercizio di tale facoltà, in quanto quest'ultimo può essere determinato, a norma dell'art. 1183 cod. civ..

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