Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5056 (06/11/1978)


l'indicazione erronea o falsa delle proprie generalita` ad opera di uno dei contraenti, qualora non abbia dato luogo ad alcun errore sull'identita` dell'altro contraente ne ad alcuna divergenza tra volonta` e dichiarazione, puo` solo importare sanzioni a carico del notaio rogante per aver scambiato il nome proprio del dichiarante, quale risulta dai registri anagrafici, con quello con il quale il dichiarante medesimo e conosciuto dai piu`, e per non aver quindi accertato se si trattasse di pseudonimo, ma non e causa di nullita` del negozio, il quale, in presenza di tutti gli altri elementi essenziali, e perfettamente valido: l'equivoco, perciò, si estrinseca in un semplice errore materiale, che puo` essere rettificato senza alcuna necessita` di ricostruire la volonta` dei contraenti, ma con la sola prova della corrispondenza dello pseudonimo al nome legale.

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