Cass. civile, sez. II del 1978 numero 5049 (06/11/1978)


L'usucapione a favore dell'erede accettante in ordine a beni formanti oggetto di legato a favore di terzi incomincia a decorrere dall'apertura della successione, in quanto l'erede succede immediatamente nel possesso dei beni relitti, mentre il legatario, pur acquistando la proprietà della cosa determinata a lui destinata sin dal momento dell'apertura della successione, deve chiederne il possesso all'onerato. Tale disciplina vale anche per le successioni aperte sotto il vigore del codice civile abrogato.

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