Cass. civile, sez. II del 1977 numero 3852 (24/08/1977)


Perché possa ritenersi costituita una servitù, la cui utilità inerisca alla destinazione industriale del fondo dominante, occorre che l' utilità stessa attenga ad un' attività industriale (o anche commerciale) che si svolga necessariamente e non soltanto occasionalmente, attraverso l' uso del fondo (predialita), e pertanto non possono essere riconosciuti i caratteri della servitù nel patto di non concorrenza stipulato tra i proprietari di due fondi contigui, in relazione ad attività commerciali che avrebbero potuto essere svolte anche in fondi diversi.

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