Cass. civile, sez. II del 1973 numero 3129 (20/11/1973)


L'art. 686 c.c., innovando sulla disciplina del codice abrogato il quale, al comportamento concludente del testatore, articolatosi nelle diverse forme dell'alienazione o della trasformazione della cosa legata, attribuiva un significato di prova legale di revoca del legato di carattere assoluto (art. 892), pone soltanto una presunzione iuris tantum che, come tale, può essere vinta dalla prova contraria; tuttavia dalla prova della diversa volontà del testatore che abbia alienato l' oggetto del legato, ammessa dall'art. 686, 3° comma, c.c., non consegue la trasformazione del legato da legato di cosa di proprietà del testatore in legato di cosa altrui , e , pertanto, la prova stessa spiega efficacia soltanto nel caso che il testatore, prima della morte, abbia riacquistato la proprietà della cosa, secondo la previsione dell'art. 654 c.c.

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