Cass. civile, sez. II del 1968 numero 2684 (24/07/1968)


Col prescrivere (art. 715, ultimo comma, cod. civ.) che, nel caso in cui tra i chiamati all'eredità vi siano nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può disporre l'attribuzione totale o parziale dei beni ereditari ai coeredi già esistenti, con la disposizione delle opportune cautele nell'interesse dei nascituri,iI legislatore non ha voluto specificamenteprescrivere il procedimento contenzioso o quello cosidetto volontario. Dovendosi seguire l'uno o l'altro a seconda che sussista o meno tra le parti un conflitto attuale in base al principio consacrato nell'art. 715 cod. proc. civ. per l'attribuzione dei beni in sede di volontaria giurisdizione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 1968 numero 2684 (24/07/1968)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti