Cass. civile, sez. II del 1966 numero 2743 (09/11/1966)


Il disposto dell'art. 53 della legge notarile n. 89 del 1913, secondo cui le postille inserite nel documento dopo la sottoscrizione del notaio devono ritenersi non apposte, va intesa nel senso che esse restano estranee all'atto pubblico, gia` perfetto e concluso con la firma del notaio. ma tali postille possono valere come scrittura privata contenente un atto o negozio autonomo, sempreche` sia sottoscritta dalle parti. la validita` e l'efficacia di questa scrittura deve, pertanto, essere valutata indipendentemente dall'altro atto contenuto nello stesso documento.

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